Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73, e' quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.

Testo vigente dal 15 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;620~artunico · fonte del testo