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[1]Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, sono apportate le seguenti varianti:

[2]I. - Il primo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo con la data di inizio del secondo anno della stessa ferma".

[3]II. - L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianita' e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilita' dei posti nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento".

[4]III. - Il secondo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei".

Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art19 · fonte del testo