Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, se giudicati idonei, possono essere ammessi a partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei. I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva delle categorie non previste per il personale volontario possono partecipare al suddetto concorso dopo aver superato il corso di riqualificazione per il trasferimento nelle categorie previste per il suddetto personale volontario.

Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art24 · fonte su Normattiva