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All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe della Aeronautica militare alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifica di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, si provvede fino al 31 dicembre 1969 con la meta' delle vacanze derivanti nei gradi predetti dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali in posizione soprannumeraria e dal 1 gennaio 1970 con la meta' di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno nei gradi stessi. E' abrogato il secondo comma del citato articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1.
Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 4 luglio 1970
