Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1970 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 25 marzo 1970, n. 363.
Abrogato dal 4 luglio 1970
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Articolo abrogato dalla l. 25 marzo 1970, n. 363.
Abrogato dal 4 luglio 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1964 al 4 luglio 1970. 134 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe della Aeronautica militare alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifica di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, si provvede fino al 31 dicembre 1969 con la meta' delle vacanze derivanti nei gradi predetti dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali in posizione soprannumeraria e dal 1 gennaio 1970 con la meta' di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno nei gradi stessi. E' abrogato il secondo comma del citato articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1970, N. 363
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art28 · fonte del testo