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[1]Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni

[2]I. - Il primo comma dell'articolo 24 e' cosi' sostituito: "Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di 1ª, 2ª e 3ª casse raggiunge l'eta' indicata nella tabella A annessa alla presente legge e' trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento".

[3]II. - Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole "rivestendo il grado massimo".

Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art8 · fonte su Normattiva