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[1]Per la scelta si terra' conto dei requisiti di capacita' e di condotta professionale e morale, e cioe' dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina, dell'anzianita' di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosita' dimostrate, della estimazione pubblica goduta, del servizio militare prestato durante la guerra e ricompense conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni, e si terra' anche conto dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione e' il posto da conferire.
[2]((Nella scelta e' in facolta' del Ministro per la giustizia di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se abbiano diritti di preferenza a termine degli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1932, n. 241
1La L. 24 marzo 1932, n. 241 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche ai notari che abbiano ottenuto trasferimento anteriormente alla data della legge medesima.
Testo in vigore dal 3 aprile 1932 al 8 ottobre 1937
