Per la scelta tra i concorrenti di cui al precedente articolo si terra' conto della condotta morale, dell'anzianita' di esercizio presunto ed eventualmente effettivo, del merito dell'esame, dei servizi resi negli archivi notarili e in altri uffici aventi affinita' col notariato, del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1932, n. 241
1La L. 24 marzo 1932, n. 241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e degli articoli 40 a 46 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, circa il conferimento di posti di notaro mediante concorso per titoli, continueranno ad applicarsi per altri due concorsi".
Testo vigente dal 3 aprile 1932
