Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1984 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, si applica a tutti i generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza, previo giudizio di idoneita' della commissione superiore di avanzamento, da effettuarsi, per gli ufficiali in servizio, immediatamente prima del collocamento in ausiliaria e per quelli gia' in ausiliaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Quanto disposto dal primo comma del presente articolo si applica parimenti ai tenenti generali o gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un Corpo dell'Esercito o della Marina militare o di capo di un Corpo o del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187. I conseguenti effetti retributivi decorrono, tuttavia, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;429~art2 · fonte del testo