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Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi permane sino alla scadenza del mandato, secondo le norme vigenti all'atto dell'assunzione della carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;429~art3 · fonte del testo