Ai capitani dei Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le forme vigenti per l'Esercito, per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di primo capitano ed il relativo trattamento economico. ((Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.))

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963. 26 parole aggiunte.

Ai capitani dei Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le forme vigenti per l'Esercito, per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di primo capitano ed il relativo trattamento economico. aggiunto: Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art37 · fonte del testo