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Nel periodo di assenza di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per le lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi in tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare differentemente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti. Non e' consentito conferire supplenze nei casi nei quali i dipendenti assenti, per i motivi specificati nel precedente comma, appartengano alla VII e VIII qualifica. Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di amministrazione dei singoli atenei previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessita' e con l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale qualificato in possesso dei requisiti occorrenti per sostituire i dipendenti assenti. Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo comma il rapporto e' improrogabilmente risolto ed e' vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei. E' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Testo in vigore dal 8 maggio 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;116~art1 · fonte su Normattiva