Disposizioni transitorie per il personale non docente delle universita'

Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1984, N. 116

Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate. Per le particolari esigenze delle facolta' di agraria e veterinaria e degli orti botanici e' consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

Testo vigente dal 23 maggio 1984

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-02-27;38~art2 · fonte su Normattiva