Disposizioni transitorie per il personale non docente delle universita'
Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1984, N. 116
Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate. Per le particolari esigenze delle facolta' di agraria e veterinaria e degli orti botanici e' consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.
Testo vigente dal 23 maggio 1984
