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I concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta e si svolgeranno con le modalita' previste nel regolamento di cui all'articolo 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4. Espletate le procedure concorsuali, le nomine saranno conferite nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle universita'. Dei posti delle qualifiche funzionali iniziali risultanti dall'applicazione del precedente comma si terra' conto in sede di adeguamento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Testo in vigore dal 8 maggio 1984 al 22 dicembre 2008
