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Le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente articolo 3 e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno composte da un professore universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un funzionario della VIII qualifica dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, dei ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica.

Testo in vigore dal 8 maggio 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-05-02;116~art4 · fonte su Normattiva