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I concorsi di cui all'articolo 2 saranno banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle ulteriori riserve contemplate da altre leggi speciali, nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Testo in vigore dal 8 maggio 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;116~art5 · fonte su Normattiva