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I concorsi di cui all'articolo 2 saranno banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle ulteriori riserve contemplate da altre leggi speciali, nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.
Testo in vigore dal 8 maggio 1984 al 22 dicembre 2008
