Ai portieri ed ai lavoratori, di cui all'articolo precedente, i nuovi minimi di retribuzione derivanti dalla applicazione dell'articolo stesso, saranno aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1957. Ai portieri autorizzati ad esercitare un altro mestiere nell'interno dello stabile, la retribuzione minima derivante dall'applicazione del precedente articolo potra' essere ridotta in misura non eccedente il 20 per cento.

Testo vigente dal 15 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;23~art2 · fonte del testo