Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili
Art. 5
Per i portieri autorizzati ad esercitare altri mestieri nello stabile, i minimi di salario derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e l'indennita' di contingenza potranno essere ridotti in misura non eccedente il 30 per cento.
Testo vigente dal 29 aprile 1954
