Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennita' supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennita' supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1957.

Testo vigente dal 15 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;23~art4 · fonte del testo