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[1]Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce.
[2]ALLEGATO.
[3]Scala mobile (valore del punto).
[4]Portieri: prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo).................................................. L. 15,24 seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -Sardegna).................................................L. 13,10 Addetti alle pulizie: prima zona...........................................L. 14,30 seconda zona........................................." 12,30
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 4 giugno 1969
2Il Decreto 4 giugno 1969 (in G.U. 21/07/1969, n. 183) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1969, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri......................................L. 30,48 Addetti alle pulizie.........................." 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri......................................L. 26,20 Addetti alle pulizie " 24,60".
Decreto 20 maggio 1970
3Il Decreto 20 maggio 1970 (in G.U. 09/07/1970, n. 171) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1970, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri...........................................L. 30,48 Addetti alle pulizie..............................." 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri...........................................L. 26,20 Addetti alle pulizie..............................." 24,60".
Testo in vigore dal 24 luglio 1970 al 30 aprile 1971
