I minimi di salario e tutte le indennita' corrisposte in denaro previsti in ciascuna Provincia, in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti per le case popolari, sono aumentati nella misura del 30 per cento.

Testo vigente dal 29 aprile 1954

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 161/1970

    Ha colpito questo articolo
    18 novembre 1970

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonché dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente sta…

    Art. 2 Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili · Art. 1 Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1954-03-31;109~art1 · fonte del testo