Nei confronti del personale straordinario gia' appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto negli appositi quadri speciali di cui al precedente articolo 1, il trattamento economico a titolo di stipendio e' fissato, con effetto dal 1 luglio 1956, nella misura di cui all'annessa tabella. Al personale indicato nel presente articolo, sono estese le norme contenute negli articoli 1, terzo e quinto comma, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo vigente dal 15 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-01;142~art2 · fonte del testo