A decorrere dal 1 luglio 1956, sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e ogni altra disposizione, anche regolamentare, incompatibile con le norme della presente legge.

Testo vigente dal 15 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-01;142~art4 · fonte del testo