I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1074~art11 · fonte su Normattiva