L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Testo vigente dal 18 dicembre 1971
