Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonche' gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonche' gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempreche' alla data di inizio del corso abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a "buono", in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1074~art8 · fonte su Normattiva