Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1074~art9 · fonte su Normattiva