Norme per il contrasto al terrorismo

Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:

  • a)la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
  • b)la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
  • c)il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
  • d)la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
  • e)il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;153~art1 · fonte su Normattiva