Miscellanea
Norme per il contrasto al terrorismo
Legge 28 luglio 2016, n. 153
Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015
- Aggiornato al
- 9 agosto 2016
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Autorizzazione alla ratifica
- Art. 2Ordine di esecuzione
- Art. 3Definizioni
- Art. 4Modifiche al codice penale
- Art. 5Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43
- Art. 6Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare
- Art. 7Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare
- Art. 8Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
- Art. 9senza rubrica
- Art. 10Clausola di invarianza finanziaria
