Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di:
- a)membro del Parlamento e dei consigli regionali;
- b)dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;
- c)dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
- d)membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
- e)magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- f)avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
- g)appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.
Testo vigente dal 1 febbraio 1978
