Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di:

  • a)membro del Parlamento e dei consigli regionali;
  • b)dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;
  • c)dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
  • d)membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
  • e)magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
  • f)avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
  • g)appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Testo vigente dal 1 febbraio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-01-24;14~art7 · fonte su Normattiva