Art. 6 — Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali
Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in conformita' alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre localita' a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della forza pubblica. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova puo' abilitare i fabbricanti o gli importatori purche' soddisfino alle condizioni di idoneita' previste. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale di prova puo' delegare organismi associativi all'uopo autorizzati. I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di prova Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti, degli importatori e degli organismi associativi per il controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici obbligatori previsti dalla CIP, nonche' il controllo di tipo delle munizioni, sono a carico dei richiedenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, verra' emanato un regolamento concernente le modalita' per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonche' quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate.
Testo vigente dal 10 dicembre 1993
