L'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:
- 1)quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2)quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3)quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
- 4)quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- 5)nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
- 6)nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
- 7)nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".
Testo vigente dal 14 agosto 1984
