L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: "Art. 69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. 2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

  • a)i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
  • b)i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  • c)i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
  • d)gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale".

Testo vigente dal 4 dicembre 1989

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;386~art1 · fonte su Normattiva