Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni, sono trasferite ai provveditori alle opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi. Resta attribuita al Ministro per i lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1969-03-21;92~art1 · fonte del testo