Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni, sono trasferite ai provveditori alle opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi. Resta attribuita al Ministro per i lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
