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[1]Per l'attuazione degli interventi in agricoltura demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono autorizzate le seguenti spese, riferite alle attivita' di cui ai sottoelencati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nell'ammontare specificato per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975:

[2]Miliardi di lire 1973 1974 1975

[3]Articolo 8 (e successive modificazioni e integrazioni). - Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti.. 5 10 9

[4]Articolo 10. - Impianti di interesse pubblico.............................. 6 15 8

[5]Articolo 19. - Sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola....... 5 8 8

[6]Articolo 20. - Completamento e ripristi- no di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale e interregionale.. 10 10 10

Testo in vigore dal 24 agosto 1973 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;512~art3 · fonte su Normattiva