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Per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato di prodotti agricoli, con particolare riguardo all'invecchiamento dei vini e del formaggio, puo' essere concesso alle cooperative agricole, che gestiscono propri impianti per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le specifiche esigenze previste dal presente articolo. Il concorso e' ragguagliato al 5 per cento annuo dell'importo delle operazioni e per una durata non superiore ad anni 4. Il relativo importo sara' versato direttamente dallo Stato in unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvedera' ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione. Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni nonche' le garanzie previste dall'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per la concessione del concorso di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'esercizio 1973, lire 8 miliardi per l'esercizio 1974 e di lire 8 miliardi per l'esercizio 1975. Per attivita' intese a promuovere e sostenere la cooperazione agricola con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti e per la divulgazione dei principi cooperativistici, e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 24 agosto 1973 al 22 dicembre 2008
