Gli Enti, fondi, casse, gestioni ed imprese, indicati nelle lettere a), b) e d) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare l'onere loro derivante, ai sensi della legge medesima, dalla corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai rispettivi pensionati per il periodo dal 10 settembre 1960 al 31 dicembre 1963. L'onere medesimo e' determinato mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra i soggetti di cui al primo comma e gli enti preposti all'assistenza di malattia ai pensionati. In caso di mancato accordo, la determinazione dell'onere e' fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati. Nel caso che normali entrate o le disponibilita' di bilancio non consentano ai soggetti di cui al primo comma di fronteggiare l'onere loro derivante per l'assistenza di malattia ai pensionati, si provvedera' ad incrementare le entrate dei medesimi adeguando la misura dei rispettivi contributi.

Testo vigente dal 18 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1443~art3 · fonte su Normattiva