Le somme per gli oneri relativi al personale, erogate dagli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge per il periodo successivo alla data di costituzione in enti delle unita' ospedaliere ad essi appartenute e fino alla data dei decreti di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono recuperate nei confronti dei singoli enti ospedalieri mediante compensazione con le rette di degenza dovute sino alla data di detti decreti; l'eventuale eccedenza a credito degli istituti originari viene ammortizzata in un numero di rate semestrali da concordarsi tra gli enti ospedalieri e gli istituti medesimi.

Testo vigente dal 2 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-14;303~art9 · fonte su Normattiva