Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera c) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1 settembre 1960 al 31 dicembre 1963 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi, titolari di pensioni o di assegni vitalizi. L'onere di cui al precedente comma e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati. Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti commi si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati. In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1 gennaio 1962. A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, e' elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 10 gennaio 1971
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art.28) che " A decorrere dal 10 gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 e dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e' elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente."
Testo vigente dal 27 ottobre 1970
