Art. 4 — Prevenzione del fenomeno del randagismo
Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2002. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorita' emerse, i fondi di cui al comma 1. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Testo vigente dal 8 agosto 2002
