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Oltre i casi previsti negli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, fino al 31 dicembre 1950, possono essere destinati, con il loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte, consiglieri di Corte d'appello e magistrati di grado parificato, in numero non superiore a dodici per la Corte di cassazione e a tre per la Procura generale, in corrispondenza di altrettante sedi ad essi riservate. I magistrati da destinare alle predette funzioni sono scelti, sentiti rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, tra coloro che abbiano consentito l'attuale grado per concorso.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1950 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;8~art2 · fonte del testo