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L'indennita' mensile spettante al presidente ed ai vice-presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e' stabilita, rispettivamente, in lire 40.000 ed in lire 30.000. In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato e' dovuta una indennita' integrativa di lire 300 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al segretario del Comitato e' dovuto, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennita' integrativa di lire 20 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai membri ed al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Al maggior onere dipendente dall'applicazione dei precedenti commi, nell'importo previsto di lire 6.500.000 annue, si fara' fronte a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 novembre 1956 al 21 dicembre 1961
