Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

Art. 15 — Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione

Al compimento dell'eta' pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa. Per i periodi nei quali il trattamento di pensione e' dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione. Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili. A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferira' annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 15 miliardi.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 43/1986

    Questione infondata
    3 marzo 1986

    L'art. 15, comma primo, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (la quale contiene norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), non contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost., perché diverse sono le posizioni del lavoratore pensionato che ha raggiunto l'età pensionabile e dei pensionati di invalidità; ne' con l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non esige che siano assicurate provvidenze in maggiore o minore numero ma si limita a richiedere che siano comunque assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimità dell'art. 15, comma primo, legge n. 160 del 1975, sollevata sotto il profilo che detta disposizione, escludendo la cumulabilità dei trattamenti ordinari di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti per i titolari di pensione che abbiano raggiunto l'età pensionabile, determinerebbe un'ingiustificata disparità rispetto ai pensionati d'invalidità che tale età non abbiano raggiunto (per i quali la legge non pone alcun divieto di cumulo), in asserita violazione, altresì, del principio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma Cost.). - S. n. 30/1976, in tema di interpretazione del principio di adeguatezza di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost..

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 15 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art15 · fonte su Normattiva