Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei. Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria. Il presente articolo non si applica altresi' ai lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".

Testo vigente dal 1 marzo 1980

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 448/1999

    Questione infondata
    1 dicembre 1999

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma, Cost., delle disposizioni, in materia previdenziale e pensionistica, - tuttora applicabili, anche in seguito alle innovazioni apportate dall'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863) ai rapporti anteriori all'entrata in vigore di quest'ultimo - contenute negli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537) e 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638), denunciate in quanto, non tenendo conto dei caratteri particolari delle prestazioni lavorative a tempo parziale, assumono anche per queste come base di calcolo dei contributi previdenziali, il "limite minimo di retribuzione giornaliera", non ulteriormente frazionabile, stabilito per le prestazioni di lavoro a tempo pieno. È infatti da escludere che la indifferenziata estensione di tale criterio di computo retributivo al lavoro a tempo parziale, e la parificazione -che ne consegue- tra datori di lavoro i quali corrispondano diverse retribuzioni -disposte come sono nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale spettante al legislatore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in materia, e risultando comunque giustificate dalla preminente finalità di assicurare una soglia di contribuzione tale da consentire la tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di solidarietà - denotino manifesti aspetti di irragionevolezza o di arbitraria discriminazione. Così come è da escludere - se si considera che il contestato criterio contributivo si colloca nel graduale ed articolato processo di evoluzione normativa in cui si inserisce la regolamentazione sostanziale e previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale - che a diverso avviso si possa venire indotti per il solo fatto delle modifiche intervenute al riguardo ad opera della disciplina posteriore. Mentre sono anche evidentemente fuori di luogo sia il richiamo, quale 'tertium comparationis', alla diversa disciplina degli aspetti contributivi del settore dei lavoratori domestici di cui al d.P.R. 3 dicembre 1971, n. 1403 - data la specificità e disomogeneità dei sistemi posti a confronto - sia la doglianza formulata, con richiamo al diritto ad equa retribuzione, in riferimento al maggior obbligo contributivo posto - in modo peraltro assai più limitato - anche a carico del lavoratore, in quanto, a parte il vantaggio di un miglior trattamento pensionistico che all'esito ne deriva, anche a questo proposito la legittimità delle norme impugnate deve essere valutata nell'ottica dei su menzionati preminenti principi solidaristici. - Riguardo agli specifici e vari aspetti della questione, cfr. O. nn. 835/1988, 1157/1988; 92/1997 e 125/1998, nonché S. nn. 18/1998, 202/1999, 301/1996, 345/1999 e 97/1996. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost. · Art. 20 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1157/1988

    Questione infondata
    29 dicembre 1988

    PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata, qualora non vengano dedotti nella ordinanza di rimessione motivi nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione (nella specie, trattavasi delle disposizioni che non consentono che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale, venga ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale, di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero, disposizioni impugnate con riferimento all'art. 3 Cost., e di cui si era già esclusa la illegittimità costituzionale con la ordinanza n. 835 del 1988). - O.n. 835/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 20 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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