Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

Art. 35 — Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso. Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art35 · fonte su Normattiva