Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti: "I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermita', purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi".

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 11/1992

    Questione infondata
    22 gennaio 1992

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, lettera a), punto 1°, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 36 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 Provvedimenti a favore dei tubercolotici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art36 · fonte su Normattiva