Art. 36 — Contributi figurativi di malattia
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti: "I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermita', purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi".
Testo vigente dal 5 giugno 1975
