Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Art. 31 — Riapertura del termine di cui al punto b

[1]dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

[2]Il termine di cui al punto b), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni. La decorrenza della pensione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art31 · fonte su Normattiva