Art. 31 — Riapertura del termine di cui al punto b
[1]dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658).
[2]Il termine di cui al punto b), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni. La decorrenza della pensione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.
Testo vigente dal 15 marzo 1973
