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Per i terreni espropriati a vecchio catasto, secondo redditi dominicali variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui al citato art. 6, la variazione del reddito riportata nei decreti di espropriazione, qualora non riferita alle singole particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particolari indicati nei decreti medesimi.
Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008
