Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008. 344 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per i terreni ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, e compresi in Comuni dove era in vigore il vecchio catasto alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, l'indennita' viene liquidata nella misura indicata nei decreti di espropriazione. E' fatta salva agli interessati la facolta' di richiedere la determinazione:
tolto: a) dei redditi dominicali dei terreni espropriati, in base a tutti gli elementi integrativi acquisibili dal nuovo catasto;
tolto: b) dei coefficienti di moltiplicazione, valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni, nel periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. La istanza documentata con gli elementi del nuovo catasto deve essere notificata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore dalla presente legge, qualora nei predetti territori sia gia' in conservazione il nuovo catasto, ovvero nei sessanta giorni successivi alla entrata in conservazione del nuovo catasto. Il Ministero trasmette gli atti ad apposita Commissione provinciale per l'attribuzione dei redditi dominicali ai terreni espropriati e del valore ai boschi secondo i criteri sanciti dal precedente art. 3. La ditta interessata, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione provinciale, puo' presentare opposizione. La Commissione provinciale trasmette gli atti, con le eventuali opposizioni e con le proprie deduzioni, alla Commissione censuaria centrale la quale decide in via definitiva sui redditi e stabilisce i coefficienti di moltiplicazione. La Commissione censuaria centrale comunica le proprie decisioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che liquida l'indennita' ai sensi del precedente art. 1, con deduzione delle somme gia' corrisposte per lo stesso titolo. Le Commissioni provinciali, di cui al presente articolo, con sede presso le rispettive Intendenze di finanza, sono nominate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e sono composte da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da un funzionario degli Uffici distrettuali delle imposte e da un funzionario dell'Ente o Sezione di riforma fondiaria interessata, designati dalle rispettive Amministrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-15;156~art4 · fonte del testo