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Per la liquidazione, da parte dei competenti organi regionali, delle indennita' di trasferimento di cui all'art. 42 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare, direttamente alla Regione siciliana, la somma all'uopo occorrente, prelevandola dai fondi esistenti sul capitolo 184 del proprio bilancio per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti degli esercizi futuri, Per ottenere il rilascio delle quietanze di entrata di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1951, ai fini delle richieste dei titoli del Prestito per la riforma fondiaria da corrispondersi in pagamento dell'indennita', la Regione siciliana provvede direttamente al versamento, nell'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, dell'importo nominale dei titoli richiesti.

Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;156~art7 · fonte del testo